mercoledì 28 ottobre 2020

La Circolare del ministero degli interni

 

Chi ha avuto difficoltà nell'interpretare il DPCM, a proposito dell'attività sportiva, può fugare i suoi dubbi leggendo la Circolare del ministero degli interni.


Attività sportiva(art.1, comma 9, lett. e), f) e g).

 

Diversamente   dal   precedente   d.P.C.M.,   per   effetto   del   nuovo   provvedimento   (art.1, comma  9,  lettera  e),  gli  eventi  e le  competizioni  sportive  degli  sport  individuali  e  di  squadra, svolti  in  ogni  luogo,  sia  pubblico  sia  privato,  restano  consentiti  solo  nel  caso  in  cui  si  tratti  di eventi e competizioni riconosciuti di interesse nazionale nei settori professionistici e dilettantistici.

Rispetto   al   precedente   regime,   sono   quindi   ora oggetto   di   sospensione   anche   le manifestazioni sportive di interesse regionale. 

La  disposizione  in  commento,  sempre  allo  scopo  di ridurre  al  massimo  le  occasioni di  potenziale  contagio, prevede  che  le  manifestazioni  sportive  in  questione  siano consentite "a  porte  chiuse",  se  tenute  in  impianti,  ovvero senza  la  presenza  di  pubblico,  se  all'aperto,  nel rispetto dei   protocolli   emanati   dalle   rispettive   federazioni sportive   nazionali,   discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

 Sono  inoltre  sospese  (art.1,  comma  9,  lettera f) le  attività  di  palestre,  piscine,  centri natatori,   centri   benessere,   centri   termali,   fatta   eccezione   per   quelli   con   presidio   sanitario obbligatorio  oche  effettuino  l'erogazione  delle  prestazioni  rientranti  nei  livelli  essenziali  di assistenza, nonché i centri culturali, i centri sociali e i centri ricreativi.

Occorre  chiarire   che   la  disposizione  riguardante  la  sospensione  delle  attività  che  si svolgono  nelle  palestre  e  nelle  piscine,  o  in  impianti  e  strutture  similari,  va  letta  in  combinato disposto  con  l'ultimo  inciso  contenuto  nella  lett.e  ), il quale  consente  agli  atleti  professionisti  e non   professionisti   degli   sport   individuali   e   di   squadra,   partecipanti   alle   competizioni   di interesse   nazionale,   lo   svolgimento   in   tali   impianti   e   strutture   delle   competizioni   e   delle sessioni  di  allenamento,  purché  esse  avvengano  a  porte  chiuse  e  nel  rispetto  dei  protocolli  emanati  dalle rispettive  federazioni  sportive  nazionali,  discipline  sportive  associate  ed  enti  di promozione sportiva.

È  doveroso  altresì  precisare,  anche  in  relazione  a quanto si  dirà infra a  proposito  degli sport  di  contatto,  che le attività  sportive  e motorie  di  base  non  di  contatto che si  svolgano all'aperto  presso  centri  e  circoli sportivi, pubblici  e  privati,  restano  consentite,  nel rispetto delle disposizioni  anti-Covid  e  in  conformità con  le  linee guida  emanate  in  applicazione  della disposizione in commento.

Per  quanto  riguarda,  invece,  gli  sport  di  contatto,  individuali  e  di  squadra,  si  segnala che  sono  state  innanzitutto  introdotte  (art.1,  comma  9  lettera  g)  le  medesime  restrizioni  già sopra  evidenziate  in  sede  di  commento  alla  lettera  e),  con  la  conseguenza  che  ora  potranno tenersi  solo  le  manifestazioni,  al  chiuso  o  all'aperto,  di  interesse  nazionale  e  senza  presenza  di pubblico.

Inoltre,   sempre   per   tali   attività   sportive   vengono sospese   non   solo   le   gare   e   le competizioni   ludico-amatoriali,   confermando   quanto   già   disponeva   il precedente   d.P.C.M., ma  altresì  tutte  le  altre  attività connesse,  praticate  a  livello  dilettantistico  di  base,  le scuole  e l'attività  formativa  di  avviamento;  sicché  sono ricomprese  nella  generale  sospensione  anche le attività di allenamento svolte in forma individuale.


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